A cura di Michela Maggi, avvocato – PhD in Intellectual Property Law

Negli ultimi anni si è registrata una diffusione sempre maggiore di droni di ogni fattezza anche in Italia, dove gli appassionati sono in continua crescita. Se prima infatti erano appannaggio esclusivo dell’utilizzo in ambito militare, oggi, complice l’evoluzione della tecnologia e l’abbassamento generalizzato dei prezzi, i droni “civili” sono alla portata di (quasi) chiunque. In parallelo al settore amatoriale, è in grande espansione anche l’impiego dei droni in ambiti professionali molto vari e diversi tra di loro, tra cui la realizzazione di documentari e la ripresa di eventi sportivi, il monitoraggio della sicurezza pubblica, la consegna delle merci e l’agricoltura. L’aumento esponenziale dell’uso dei droni nelle campagne e nelle città italiane ha portato con sé la necessità impellente di una disciplina giuridica specifica e puntuale, connessa soprattutto ai rischi legati all’utilizzo dei droni in ambiente urbano. In quest’ottica, il 21 dicembre 2015 è stato pubblicato dall’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) l’emendamento al regolamento sui “mezzi aerei a pilotaggio remoto” del 16 luglio 2015, che è stato immediatamente oggetto di vivace discussione da parte di appassionati e addetti ai lavori.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta

download (33)In base all’art. 743 del Codice della Navigazione sulla nozione di “aeromobile,” spetta all’ENAC distinguere gli aeromobili secondo le loro caratteristiche ed il loro impiego. Una prima distinzione operata dal regolamento ENAC divide gli aeromobili a pilotaggio remoto tra SAPR (sistemi aerei a pilotaggio remoto), comunemente detti droni, impiegati o destinati all’impiego in operazioni specializzate o in attività scientifiche, sperimentazione e ricerca e “aeromodelli”, vale a dire i modellini di aeromobili utilizzati esclusivamente per impiego ricreazionale e sportivo. L’utilizzo di questi due tipi di aeromobili è disciplinato da regole diverse e lasceremo da parte le norme sugli aeromodelli, che non ci interessano in questa sede. I SAPR sono a loro volta suddivisi in base al peso tra quelli che al decollo hanno una massa operativa inferiore a 25 kg e quelli che hanno una massa operativa superiore a 25 kg. Per i primi vige l’obbligo di identificazione del SAPR e dell’operatore che lo manovra mediante targhetta identificativa e dal 1 luglio 2016 anche mediante dispositivi di identificazione elettronica. Questi droni devono avere determinate caratteristiche tecniche e possono essere condotti in operazioni di volo considerate non critiche e critiche a seconda che venga o no effettuato il sorvolo di aree congestionate, assembramenti di persone e agglomerati urbani. Mentre per le operazioni critiche l’operatore deve presentare all’ENAC una dichiarazione di conformità alle disposizioni del regolamento, per le operazioni critiche è necessaria una vera e propria autorizzazione da parte dell’Ente. Ai SAPR provvisti di determinate caratteristiche tecniche di sicurezza è consentito il sorvolo in aree urbane purché restino in contatto visivo diretto con l’operatore, anche se il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone è ogni caso proibito. Le operazioni effettuate con SAPR che al decollo hanno una massa operativa uguale o inferiore a 2 kg, precedentemente approvati dall’ENAC o da altri soggetti autorizzati, non sono mai considerate critiche.

Dal 1 aprile 2016, per manovrare i droni di peso inferiore a 25 kg sarà inoltre necessaria l’attestazione di pilota di APR, rilasciata ai soggetti in possesso certificazione medica rilasciata da un Esaminatore Aeromedico, a seguito di uno specifico addestramento e del superamento di un esame pratico sostenuto presso un centro di addestramento APR approvato. La conduzione dei SAPR che al decollo hanno una massa operativa uguale o inferiore a 0,3 kg, che siano muniti di para-eliche e raggiungano una velocità massima minore o uguale a 60 km/h, è l’unica che non richiede l’attestazione di pilota di APR. Proprio per la maggior libertà d’uso e considerata l’ampia fetta di mercato cui questo tipo di droni leggeri è destinato, la regola è stata oggetto di critiche da parte dei produttori per la limitazione in termini di peso, già presente dalla versione del regolamento del luglio 2015, e per l’obbligo dei paraelica, inserito con emendamento del dicembre 2015. I SAPR la cui massa operativa al decollo è superiore a 25 Kg devono essere invece appositamente iscritti nel Registro degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto e le operazioni di volo nelle quali sono impiegati sono subordinate ad autorizzazione da parte dell’ENAC.

Gli operatori che utilizzano questo tipo di droni devono essere muniti di Licenza di Pilota di APR, i cui requisiti di rilascio sono più stringenti dell’attestazione richiesta per la conduzione dei droni più leggeri. Il regolamento contiene poi alcune disposizioni specifiche sull’utilizzo dell’area di volo, che disciplinano e limitano nello specifico il volo in base all’area in cui viene effettuato e in funzione della modalità di contatto visivo che l’operatore mantiene con il drone, che sia diretta o indiretta attraverso l’utilizzo di schermi o dispositivi similari. L’utilizzo su larga scala dei droni può incidere anche sulla protezione dei dati personali. Per questa ragione, una delle regole contenute nel regolamento ENAC dispone che l’attività di volo con i droni deve essere effettuata in conformità al Codice in Materia di Protezione dei dati personali e, nello specifico, laddove un’operazione comporti il trattamento dei dati personali di altri soggetti, deve essere data comunicazione all’ENAC al momento del rilascio dell’autorizzazione.

È da vedere se sia sufficiente una disposizione di questo tenore a evitare o limitare le violazioni dei diritti personali degli individui considerato che i droni permettono di raggiungere e superare la sfera di intimità degli individui come mai prima d’ora. Pensiamo ad esempio alle riprese giornalistiche nei luoghi dove non può entrare un operatore munito di telecamera. Il mercato dei droni non sembra subire crisi e sono sempre di più le imprese che trasferiscono il loro know-how sviluppato in ambito militare al settore civile, offrendo prodotti sempre più all’avanguardia a professionisti ed appassionati. Nei prossimi anni assisteremo a una vera e propria invasione dei cieli da parte di droni di ogni forma e colore e quando accadrà bisognerà arrivare preparati e poter disporre di una cornice legislativa solida e aggiornata, auspicando sensibilità e puntualità in questo senso da parte del legislatore.