La disciplina applicabile alle invenzioni in team

La domanda che molti si fanno è cosa accade se un progettista crea e realizza insieme ad altri un’invenzione. Dal punto di vista delle leggi esistenti, si avverte una grave lacuna che il nostro legislatore non è ancora riuscito a colmare.

 

A cura di Michela Maggi, avvocato e dottore di ricerca in proprietà industriale, information@maggilegal.it

I limiti delle disposizioni vigenti

Nelle testi contenenti le disposizioni speciali in materia sono pressoché assenti delle norme che disciplinano le cosiddette invenzioni di gruppo ovvero quei trovati nascenti dall’apporto creativo/inventivo di più soggetti. Il legislatore sembra non avere superato l’immagine romantica e remota dell’inventore come genio solitario il quale realizza trovati lavorando in modo autonomo. Le invenzioni di una certa rilevanza e ad impatto industriale invece, soprattutto quelle ad alto contenuto tecnologico, sono normalmente frutto del contributo di più soggetti operanti in un team (o équipe).

Di fronte a questo quadro le due disposizioni che regolano le cosiddette invenzioni di gruppo sembrano davvero poca cosa. La prima disposizione appena accennata (art. 6 Codice della Proprietà Industriale) non si riferisce solamente alle invenzioni di gruppo ma regola in via generale i casi in cui un diritto di proprietà industriale appartenga a più persone. La norma prevede che in situazioni di contitolarità di un diritto di proprietà industriale le facoltà spettanti ai vari soggetti sono regolate, salvo convenzioni contrarie, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione, purchè compatibili.

La seconda disposizione prevede invece che i contitolari sono obbligati in solido al pagamento delle tasse di brevetto. Appare dunque chiaro che queste due disposizioni sono del tutto insufficienti a regolare una situazione complessa come quella della contitolarità del diritti sull’invenzione.

Il rinvio generale alla disciplina della comunione crea poi diversi problemi applicativi in quanto essa è stato concepita per regolare la contitolarità su beni materiali e pertanto la sua applicazione spesso non si presta brevetti d’invenzione che sono beni immateriali.

Le questioni intorno alle invenzioni di gruppo

Senonché, rispetto alle invenzioni di gruppo, sorgono varie questioni di importanza cruciale, sia per quanto riguarda la nascita sia per il mantenimento in vita del titolo brevettuale, come ad esempio chi ha il potere di decidere se, quando e come procedere alla brevettazione dell’invenzione. Tutte queste decisioni possono avere conseguenze rilevanti sull’esito della procedura di brevettazione e sulla tutela dell’invenzione ovvero sulla validità, sulla solidità e sull’ampiezza della privativa brevettuale. Basti pensare alla valutazione sull’opportunità di richiedere la brevettazione oppure preferire che l’invenzione venga attuata in regime di segreto industriale, oppure la questione riguardante la tempistica della richiesta di brevettazione una domanda brevettuale fatta troppo presto ovvero quando l’invenzione si trova ancora nella fase di sviluppo può comportare il mancato superamento dell’esame brevettuale, oppure alla scelta del consulente brevettuale al quale spetta il compito delicato di redigere la documentazione da presentare all’ufficio brevettuale, oppure ancora alla scelta di richiedere un titolo brevettuale nazionale o europeo e in quest’ultimo caso a quale Paesi estendere l’esclusiva.

La nuova disposizione del 2010

Occorre sottolineare che con l’introduzione di una nuova disposizione nel 2010 è stato previsto che “in caso di diritto appartenente a più soggetti la presentazione della domanda di brevetto, la prosecuzione del procedimento di brevettazione, il pagamento dei
diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli atri provvedimenti di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tal soggetti nell’interesse di tutti”. Questa nuova impostazione, introdotta principalmente per favorire e rendere più semplice e mediato il procedimento di brevettazione e gli atti attinenti al mantenimento in vita dell’esclusiva, ha sollevato le critiche di diversi autori secondo i quali sarebbe così venuto meno il giusto bilanciamento degli interessi dei coinventori invece dall’obbligo di decidere a maggioranza. Affidare ad un solo soggetto decisioni importanti e delicate come quelle suesposte non tutela infatti in modo sufficiente gli altri soggetti che hanno partecipato alla realizzazione dell’invenzione. Anche il Consiglio di Stato ha espresso le sue perplessità riguardo alla disciplina contenuta nella citata disposizione. La nuova disposizione sembra dunque avere contribuito alla certezza del diritto, a scapito però degli interessi dei coinventori che potrebbero essere pregiudicati dall’iniziativa di un loro singolo contitolare il quale in modo del tutto autonomo decida di procedere alla brevettazione e ad altre iniziative.

I diritti patrimoniali (o di sfruttamento economico) dell’invenzione

Una volta accolta l’impostazione introdotta da questa nuova disposizione deve essere risolta la questione di quale effetto abbia la domanda brevettuale presentata dal singolo inventore senza menzionare gli altri coinventori. La dottrina e la giurisprudenza maggioritari ritengono che i coinventori pretermessi possano richiedere di essere inseriti nella domanda brevettuale oppure qualora il titolo fosse già stato concesso ottenere un provvedimento giudiziale che accerti il loro diritto (morale ed economico) ad essere menzionati come titolari.

Anche la questione riguardante le modalità di sfruttamento e di attuazione dei diritti derivanti dall’invenzione è di fondamentale importanza. Il richiamo al regime di comunione implica l’applicazione della norma di cui all’art. 1102 c.c. secondo la quale “ciascun partecipe può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. L’applicazione dell’istituto della comunione ai diritti di proprietà immateriale (fra cui anche i brevetti per invenzione) comporta alcune problematiche visto che questi ultimi, contrariamente a quelli sui beni materiali, sono suscettibili di godimento contemporaneo da parte di molteplici soggetti.

Una parte della giurisprudenza ritiene che non sarebbe ammesso un uso plurimo indipendente dei diritti da parte vari titolari, ritenendo che il contitolare di un brevetto non possa sfruttare unilateralmente l’invenzione, né concederla in licenza, salvo che sia a ciò autorizzato dagli altri contitolari.

Quanto alle decisioni riguardanti l’eventuale concessione in licenza non esclusiva dell’invenzione queste dovrebbero essere, in applicazione delle disposizioni sulla comunione ed almeno in teoria, prese a maggioranza. Parte della giurisprudenza ha però ritenuto che in caso di concessione di licenza fosse necessaria una maggioranza qualificata mentre la concessione in licenza esclusiva dovrebbe rispondere a logiche diverse.

La disciplina sino a qui esposta riguarda esclusivamente i cosiddetti diritti patrimoniali (o di sfruttamento economico) dell’invenzione. Per quanto riguarda i diritti morali, il diritto di essere riconosciuto come autore spetta a tutti soggetti che hanno partecipato alla realizzazione dell’invenzione.