E se il brevetto è scritto male?

Ci sono casi in cui i brevetti depositati si dimostrano alla resa dei conti nulli, non validi. Si può trattare di nullità che poteva essere evitata e conosciuta sin dall’origine, redigendo correttamente la documentazione brevettuale rilevante e cercando di evitare errori, operazioni maldestre e depositi frettolosi

di Michela Maggi 
Non è raro ed anzi sono sempre più diffusi i casi in cui il titolare di un brevetto per invenzione scopre (suo malgrado) che il brevetto che ha depositato e registrato anni addietro, con costi e spese notevoli, in realtà non è valido. E lo scopre magari nel corso di un giudizio nel quale ha attaccato un concorrente che ha contraffatto proprio il suo brevetto producendo e commercializzando prodotti imitati, cioè quando ormai si trova davanti al giudice. Specularmente ci sono poi casi in cui imprese che commercializzano prodotti coperti da un brevetto altrui, una volta attaccati dal titolare del brevetto, sollevano nel corso di un giudizio l’argomento secondo cui tale commercializzazione sarebbe lecita perché il brevetto asseritamente contraffatto sarebbe nullo, in quanto – ad esempio – anticipato da altri brevetti anteriori. Anche in questi casi le imprese imitatrici che magari hanno creduto sin dall’inizio di poter basare l’assenza di contraffazione sulla sussistenza di brevetti anteriori, scoprono poi che sono invece questi titoli anteriori, per vari motivi, a non essere validi.

Si può trattare (ed è questo l’argomento che consideriamo ai fini di questo articolo) di nullità che poteva essere evitata e conosciuta sin dall’origine, redigendo correttamente la documentazione brevettuale rilevante e cercando di evitare errori, operazioni maldestre e depositi frettolosi. Vorrei qui ricordare, come molti di voi sanno, che il brevetto per invenzione viene concesso dai competenti uffici dopo un esame della documentazione. Tale documentazione comprende: (i) il titolo dell’invenzione; (ii) un riassunto dell’invenzione (che normalmente dovrebbe avere solo fini di informazione tecnica; (iii) una descrizione (che deve essere chiara e completa e tale da consentire ad un esperto del ramo di attuare l’invenzione, anche descrivendo oltre che l’invenzione e i disegni anche lo stato della tecnica anteriore); (iv) i disegni (ove sia possibile); e (v) le rivendicazioni (ove viene indicato specificamente ciò che deve formare oggetto del brevetto, con descrizione analitica delle sue caratteristiche). E’ soprattutto sulla base della descrizione, dei disegni e delle rivendicazioni che viene esaminato un testo brevettuale, sia in sede di registrazione in sede di un eventuale controversia giudiziale. La corretta redazione dei documenti brevettuali mette infatti al riparo il titolare del brevetto da eventuali e future azioni di nullità che altri concorrenti possano intraprendere nei suoi confronti, o perché chiamati a rispondere di contraffazione, o perché abbiano comunque interesse a che tale brevetto venga dichiarato nullo, ad esempio perché intendono utilizzare la tecnologia che esso protegge.

Pertanto, oltre a rendere più agevole la difesa giudiziale e la valutazione di ogni singola domanda brevettuale, la corretta descrizione di un brevetto assolve ad un’ulteriore funzione. La divulgazione (disclosure) dell’invenzione, conseguente al deposito del brevetto, permette a terzi di accedere a informazioni utili per lo sviluppo di nuovi trovati ed assicura che l’invenzione, una volta scaduto il termine di durata del brevetto, divenga di pubblico dominio, realizzando cosi la finalità antimonopolistica di promozione del progresso tecnico.

Al fine di rendere possibile e più sicura ogni valutazione concernente il brevetto, è dunque opportuno che il richiedente il brevetto spieghi ed illustri in modo chiaro e completo la propria invenzione attraverso i documenti brevettuali e che l’inventore o gli inventori siano coinvolti il più possibile in queste attività.

Non trascuriamo infatti che un brevetto può essere dichiarato nullo se l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo e tale da consentire ad un esperto del ramo di attuarla, mentre sembra che i disegni abbiamo una funzione sussidiaria ed accessoria. Anche le rivendicazioni sono considerate di importanza fondamentale nel delineare l’ambito di protezione di un brevetto, e devono essere anch’esse chiare e complete. Queste ultime vengono inoltre interpretate, in caso di incertezza, anche attraverso la descrizione. L’oggetto del brevetto, ai fini della sua validità, viene dunque interpretato a mezzo delle rivendicazioni e della descrizione, che – ove carenti – rischiano di porre nel nulla la protezione. E’ dunque essenziale che un testo brevettuale sia scritto ed elaborato in maniera ineccepibile e che il compito di redigere tale documento sia affidato ad esperti del settore di riferimento.

La nullità di un brevetto per insufficiente descrizione può infatti sempre essere sollevata da chi ne abbia interesse, anche – ad esempio – in sede di difesa dal titolare del brevetto stesso che magari ha interesse a vedere dichiarata la nullità di brevetti anteriori al suo che vengano invocati dalla sua controparte.

Per esemplificare, vorrei riportare un caso recentissimo arrivato fino al giudizio di Cassazione. Una nota impresa aveva commissionato ad una società terza la produzione di componenti di un suo macchinario coperti da due brevetti per invenzione. Quest’ultima, oltre ad avere prodotto componenti per la committente, aveva però anche costruito e venduto in proprio questi componenti, pur non essendo stata in alcun modo autorizzata a fare ciò dall’impresa committente. Ovviamente tutti i macchinari coperti da brevetto, che fossero prodotti e commercializzati in proprio dalla società commissionaria, senza l’autorizzazione della committente, costituivano contraffazione dei brevetti di quest’ultima. A fronte di tale condotta la  committente aveva quindi citato in giudizio l’impresa commissionaria per contraffazione dei due brevetti per invenzione sul macchinario. La società convenuta si era difesa contestando la validità dei brevetti ed affermando che questi erano carenti di novità perché anticipati da un brevetto precedente ed erano inoltre privi di originalità.

Dopo una decisione negativa resa dal tribunale competente per il titolare del brevetto, decisione che aveva dichiarato la nullità dei suoi brevetti per la esistenza di brevetti anteriori, quest’ultimo aveva proposto ricorso in appello sostenendo che alcune rivendicazioni del brevetto anteriore che aveva invalidato le sue privative, non erano state sufficientemente descritte e pertanto non permettevano ad un tecnico esperto del ramo di comprendere ed attuare la loro realizzazione. Concludeva quindi che tale brevetto anteriore doveva essere considerato nullo e che non poteva valere a far decadere i brevetti di cui era titolare l’impresa committente. Il giudice di appello, in assenza di una descrizione chiara e completa, ha dichiarato nullo tale brevetto anteriore, argomentando che tale carenza non poteva essere rimediata tramite una interpretazione integrativa fornita da un consulente tecnico. E ciò sulla base del fatto che il requisito della sufficiente descrizione di un brevetto deve sussistere al momento del deposito della domanda brevettuale e pertanto la descrizione non può essere eventualmente e validamente essere formulata in un momento successivo. La controversia è poi giunta in Cassazione, dove la Corte ha riconosciuto le ragioni dell’impresa committente, ribadendo che ogni invenzione deve essere, a pena di nullità, descritta in modo chiaro e completo affinché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e che tale descrizione deve essere fornita in modo chiaro e completo sin dall’inizio, non potendosi provvedere ad una sua integrazione ex post. La Cassazione ha inoltre confermato che i vizi di nullità per insufficiente descrizione o redazione dei documenti brevettuali, ove colpiscano solo alcune delle rivendicazioni di un brevetto, rendono il brevetto in questione solo parzialmente nullo. In tal caso il brevetto sarà dunque valido solo per le parti restanti e non affette da nullità per insufficiente descrizione, a condizione che esse presentino i requisiti di leggi.

L’insegnamento che si può trarre dalla sentenza della Cassazione appena descritta sta dunque nella consapevolezza che il brevetto per invenzione, una volta concesso, non gode di una validità assoluta ma semplicemente di una presunzione di validità. Ai terzi spetta eventualmente il compito di dimostrarne l’invalidità. L’azione di nullità di un brevetto può essere promossa anche per insufficiente descrizione dei documenti brevettuali e va condotta con riferimento alla descrizione ed alla rivendicazione a corredo della domanda. Come ha ribadito la Corte, la mancanza o l’insufficienza della descrizione non può essere colmata ex post dalla parte o dal consulente tecnico a seguito della contestazione sulla validità del brevetto. Come a dire che il brevetto deve essere scritto bene fin dall’inizio per essere valido.