I diritti dell’inventore

Molti sono i quesiti che sorgono intorno ai diritti di paternità dei progettisti sulle opere realizzate in ambito di invenzioni brevettate o brevettabili. Analizziamo nel dettaglio questi diritti...

 

 

 

 

 

A cura di Michela Maggi, avvocato e dottore di ricerca in proprietà industriale, information@maggilegal.it   

Cominciamo con il dire che la realizzazione di un’invenzione da parte di un progettista comporta la nascita di alcuni diritti già al momento della sua creazione ed anche a prescindere dalla sua eventuale brevettazione da parte del datore di lavoro e/o dell’impresa per la quale o nell’ambito della quale l’invenzione è stata realizzata.

Il diritto morale dell’inventore
Fra questi diritti rientra il diritto morale dell’inventore ovvero, in altre parole, il diritto di essere riconosciuto come autore dell’invenzione. Questo diritto, legislativamente previsto, sorge nel momento stesso in cui l’invenzione viene ad esistenza e prescinde quindi dall’eventuale concessione di un titolo brevettuale, nonché dalla durata o validità di quest’ultimo. Il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’invenzione o diritto di paternità (contrariamente ai diritti di sfruttamento economico del trovato oggetto dell’invenzione) mira a tutelare la personalità dell’autore.
Questo diritto si esplica concretamente nel diritto dell’inventore ad essere riconosciuto come tale sul titolo brevettuale e nella Raccolta dei Brevetti. Si ritiene che nel caso in cui l’invenzione sia stata brevettata il diritto morale non si esaurisca nella menzione del nome nell’attestato o nel registro dei brevetti, essendo tale menzione un solo aspetto del suo più ampio contenuto. Accanto a questa menzione vi è anche la giusta pretesa dell’inventore a che non siano riconosciuti come inventori altri o che non sia contestata la sua paternità.
Ciò tuttavia normalmente non comporta però anche l’obbligo del titolare dei diritti di sfruttamento economico di menzionare il nome dell’inventore nelle comunicazioni pubblicitarie dei beni aventi come oggetto l’invenzione, ma solo il diritto dell’autore di esigere che il suo nome (e non quello di altri) venga speso in tali comunicazioni qualora venga menzionata la paternità dell’invenzione.

Un diritto che non può essere trasferito, ceduto o venduto
Un punto di fondamentale importanza e che è spesso oggetto di discussione e di quesiti da parte dei nostri lettori è se questo diritto possa essere ceduto definitivamente al datore di lavoro o al committente (sia esso impresa o altro soggetto), come spesso viene fra l’altro richiesto. Ebbene, la risposta è negativa ovvero il diritto alla paternità (a differenza dei diritti di sfruttamento economico) non può in alcun modo essere trasferito ad altri, ceduto o venduto. Non potendo essere trasferito e quindi negoziato il diritto di essere riconosciuto autore è privo di contenuto economico, nel senso che non riguarda diritti di sfruttamento economico (come, ad esempio, la realizzazione dell’invenzione, la messa in produzione ed in commercio dei beni oggetto dell’invenzione) che possono invece essere ceduti anche a titolo definitivo a terzi. Ciò non significa tuttavia che la sua violazione non possa comportare un risarcimento del danno in termini monetari, cosa che invece è pacificamente ammessa.

Il diritto al brevetto
Con la realizzazione dell’invenzione nasce poi un ulteriore diritto morale, che è distinto dal diritto di paternità e che è costituito dal dritto al rilascio del brevetto (o diritto al brevetto). Quest’ultimo è invece liberamente trasferibile e cedibile a terzi e, pertanto, è dotato di contenuto patrimoniale e quindi di valore economico.

Il diritto sul brevetto
Un ulteriore diritto morale ancora distinto dai precedenti è invece il diritto all’utilizzo esclusivo dell’invenzione (cosiddetto diritto sul brevetto) che sorge solo a seguito della concessione del brevetto ed anche esso è, come il diritto al brevetto cui ho fatto cenno sopra, liberamente trasferibile.
La possibilità di monetizzare il diritto al brevetto e sul brevetto comporta che questi diritti generino più controversie e siano più discussi fra i giuristi. In ogni caso, i diritti morali in materia di invenzioni hanno, a differenza di quanto accadeva in passato, una rilevanza marginale rispetto ai diritti di sfruttamento economico. In passato infatti, un’invenzione veniva associata indissolubilmente al nome del suo creatore (o viceversa il nome di un inventore veniva collegato inevitabilmente all’invenzione): basti pensare ai “binomi” Watt–macchina a vapore, Morse-telegrafo, Edison-lampadina, Marconi-telegrafia senza fili ecc.. Le figure centrali erano quindi gli inventori-persone fisiche (intesi come autori materiali delle invenzioni e non come meri detentori dei diritti di sfruttamento economico su di esse ) i quali sviluppavano e successivamente sfruttavano economicamente i loro trovati pioneristici, realizzando così, grazie anche all’esclusiva assicurata dai titoli brevettuali, delle vere proprie fortune (e fondando talvolta così, anche in proprio, veri e propri imperi).

I diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro
Al giorno d’oggi la realizzazione di invenzioni, soprattutto per quanto riguarda quelle ad alto contenuto tecnologico, implica l’investimento di risorse economiche, di strumenti e know how tali da essere di fatto quasi sempre al di fuori della portata del singolo individuo. L’inventore moderno si trova quindi spesso ad operare all’interno di strutture organizzative complesse dotate delle capacità finanziarie e tecnologiche necessarie. I diritti patrimoniali, ovvero lo sfruttamento economico dell’invenzione, spettano quindi di diritto agli enti alle cui dipendenze l’inventore (o l’équipe di inventori) ha prestato il suo lavoro. L’inventore in quanto persona fisica passa quindi in secondo piano venendo associato oggi il trovato alla persona giuridica al cui interno l’invenzione è stata sviluppata e la quale successivamente la commercializza (e non più al singolo inventore solitario).
Il quadro appena esposto, e con esso la sempre più frequente scissione fra diritti morali e diritti patrimoniali sull’invenzione rendono necessaria una maggiore consapevolezza in capo all’autore/inventore sulla spettanza dei propri diritti.

Chi decide di brevettare o meno un’invenzione
La previsione dei diritti appena esposti fa sorgere una vexata questio ovvero se la decisione di brevettare o meno un’invenzione spetti solo al titolare dei diritti patrimoniali dell’invenzione (di solito l’impresa datrice di lavoro del progettista) oppure anche all’autore della stessa. Il diritto morale di essere menzionato come autore dell’invenzione nella documentazione brevettuale discende infatti direttamente da questa decisione. Inoltre deve essere notato che la scelta di brevettare o meno l’invenzione da parte del titolare dei diritti patrimoniali può incidere anche sulla qualifica di autore dell’invenzione. Si pensi ad esempio all’ipotesi nella quale il titolare dei diritti patrimoniali opti per il regime di segreto dell’invenzione: ebbene, in questo caso, l’inventore/autore sembra perdere la paternità dell’invenzione, nel senso che qualora successivamente venga autonomamente realizzato e brevettato un trovato identico ad esso verrà associato il nome di altro inventore.
Nonostante queste eventuali conseguenze negative che l’autore dell’invenzione potrebbe subire a seguito della decisione da parte dell’impresa di non brevettare, viene di solito negato che possa essere preclusa all’impresa titolare dei diritti di sfruttamento economico la possibilità di procedere o meno alla brevettazione dell’invenzione, poiché in tal caso non si ritiene sussistente una violazione del diritto di paternità. Analogamente il diritto di paternità non conferisce alcun potere in ordine all’attuazione concreta dell’invenzione e tantomeno ad agire contro eventuali contraffattori dell’invenzione, essendo quest’ultima azione riservata a chi vi ha interesse ovvero al titolare dei diritti patrimoniali. Ciò a meno che ovviamente non venga contestata anche la paternità dell’invenzione. In quest’ultimo caso ovvero nel caso di violazione del diritto morale l’autore può agire giudizialmente per fare accertare la paternità dell’invenzione e richiedere quindi sia l’inserimento del suo nome nella documentazione brevettuale (ove il suo nome sia stato omesso) o nelle comunicazioni pubblicitarie (nelle quali appare come inventore un altro soggetto) sia il risarcimento del danno (non patrimoniale) in forma pecuniaria. Il diritto morale, seppure privo di contenuto economico, può quindi avere dei risvolti patrimoniali soprattutto quando l’invenzione ha riscontrato un notevole successo commerciale. La sua violazione può infatti essere considerata come la lesione attinente alla reputazione, fama/prestigio dell’autore e quindi compromettere eventuali future chances lavorative.