Droni: la rivoluzione nell’ultima bozza di regolamento europeo

A cura di Michela Maggi, avvocato – PhD in Intellectual Property Law

La revisione del regolamento europeo sull’aviazione civile mira alla modernizzazione del quadro regolatorio esistente in materia di aviazione civile, con particolare attenzione alla materia dei droni, oggi più che mai attuale. Si avverte inoltre la necessità di una disciplina chiara e armonizzata per tutti i Paesi europei. L’innovazione forse più interessante contenuta nella nuova bozza riguarda la modalità di classificazione dei droni più diffusi tra il pubblico e considerati a basso rischio, nella cosiddetta “Open Category”, a sua volta suddivisa in quattro sottocategorie.

I minidroni

La prima e interessante categoria per caratteristiche e diffusione è quella dei cosiddetti “minidroni”, che comprende una buona parte dei droni destinati ad uso hobbistico e ricreativo. In particolare, questa categoria, denominata “A0”, comprende i droni che presentano un bassissimo rischio di provocare lesioni alle persone a terra o danni agli aeromobili con equipaggio in volo e che non richiedono una competenza specifica del pilota da remoto, oltre a poter essere utilizzati senza limiti di età. Una vera rivoluzione. Più nello specifico, possono rientrare nella categoria “A0” i droni venduti sul mercato che: 1) rispettino le regole poste dalla direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli; 2) non superino il peso di 250 g; 3) per limitazioni tecniche o sistemi integrati non possano superare l’altezza di 50 metri da terra e la distanza di 100 metri dal pilota remoto; 4) raggiungano una velocità massima di 54 km/h; 4) rechino un apposito contrassegno di conformità europea. Secondo la nuova bozza di regolamento, non solo i droni con le suddette caratteristiche prodotti in serie per la commercializzazione potranno rientrare nella categoria, ma anche quelli progettati e realizzati in proprio dai privati, a condizione che rispettino le limitazioni tecniche dettate per i droni venduti in serie, ovvero, se sono legati a un cavo, qualora non si tratti di un cavo più lungo di 50 metri. Inoltre, questi droni di produzioni industriale e privata, possono essere condotti senza l’obbligo di seguire corsi di preparazione e non sono soggetti ad alcun tipo di immatricolazione.

I droni di dimensioni maggiori

Il secondo tipo di droni classificato dall’EASA nella categoria “open” è l’“A1”, vale a dire quei droni di dimensione intermedia che sono trovano applicazione in svariate attività lavorative. Questi droni sono soggetti ad alcune delle regole che valgono per la categoria “A0”, ma in aggiunta devono rispettare il limite di peso di 25 kg, essere obbligatoriamente immatricolati e rispettare alcune specifiche norme di sicurezza legate ad alcuni vincoli di progettazione e di materiale costruttivo. I droni della categoria “A2” hanno le stesse limitazioni di peso della categoria “A1” e sono soggetti alla maggioranza delle regole che sono previste per quest’ultima categoria, ma devono essere conformi a ulteriori specifiche tecniche che ne assicurino l’operatività in tutta sicurezza, riducendo il più possibile i rischi per le persone e le cose. Questo tipo di droni, a differenza delle categorie “A0” e “A1”, non può essere condotto in prima persona (FPV), ad esempio mediante appositi visori. Anche per la conduzione di questi droni, il pilota non ha bisogno del patentino, ma ha l’obbligo di registrarsi in un apposito database e identificarsi elettronicamente.

Quando ci vuole il patentino

I droni della categoria “A3” sono invece quelli soggetti alle regole più stringenti: permane anche per questi il limite di peso di 25 kg, ma in ragione dei maggiori rischi per la sicurezza, sono vincolati a ulteriori specifiche tecniche e al conseguimento da parte del pilota di uno specifico patentino che viene concesso in seguito al superamento di un esame sia teorico che pratico. Rispetto alle altre categorie di droni, la “A3” è quella che può raggiungere la maggior altezza, pari a 150 metri dal suolo. Alla “open category”, la bozza di regolamento affianca altre due categorie, che corrispondono a soglie più elevate di rischio: la “specific operations category” e la “certified category”. La prima riguarda i droni le cui operazioni di volo presentano più rischi per la sicurezza e richiedono un’autorizzazione preventiva da parte dell’autorità competente, ad eccezione alcuni particolari situazioni in cui è sufficiente una dichiarazione dell’operatore. La seconda presenta requisiti analoghi a quelli previsti per le operazioni di volo degli aeromobili con equipaggio. Si tratta di due categorie di droni che per caratteristiche tecniche e tasso di rischio non sono assimilabili all’utilizzo su larga scala nel mercato consumer e sono disciplinati da regole più rigorose rispetto ai droni della categoria “open”. Il prossimo passaggio nella tabella di marcia europea per l’implementazione del regolamento consiste in un avviso di proposta di modifica sulla base delle osservazioni che le parti interessate faranno in relazione alla bozza del 22 agosto 2016. L’avviso in questione sarà pubblicato nel dicembre 2016 e verrà seguito da un vero e proprio progetto di regolamento emesso della Commissione Europea. L’adozione dell’auspicato regolamento europeo che fornirà finalmente una cornice legislativa unica in materia di droni non sarà quindi immediata, ma sarà il frutto di un ulteriore iter di elaborazione in senso agli organismi preposti dell’Unione Europea.